Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:

          «Art. 589-bis. - (Omicidio colposo commesso da chi guida in stato di ebbrezza o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, guidando nelle condizioni previste dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da tre a otto anni.
      Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo».